In materia di scarichi vale il principio, dapprima introdott o dalla Legge n. 319 del 1976 (cd. Legge Merli), della personalità dell’autorizzazione allo scarico.
Ne consegue che, di norma, solo il titolare dell’autorizzazione allo scarico è responsabile del superamento dei valori limite di emissione, in quanto è su di esso che gravano obblighi di vigilanza e controllo continui.
Nondimeno, non mancano le ipotesi in cui è possibile discostarsi dal suddetto schema. Ciò accade, ad esempio, laddove lo scarico sia effettuato e/o gestito da un soggetto diverso dal titolare dell’autorizzazione in forza di una espressa delega di funzione o di un contratto di appalto.
Per di più, occorre tenere in considerazione l’ipotesi disciplinata dall’art. 124, co. 2, d.lgs. 152/2006 in cui alla responsabilità del ti tolare dello scarico finale – titolare del provvedimento autorizzatorio – può aggiungersi quella del gestore dell’attività da cui originano le immissioni che confluiscono nel predetto scarico.
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