È stato pubblicato nella GU n. 126 del 31.05.2023 il DM 59 del 4.04.2023 recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il nuovo regolamento definisce:
a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (allegato I) ed al formulario di identificazione dei rifiuti (allegato II), con le relative modalità di compilazione;
b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti;
c) il funzionamento del RENTRI;
d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con ISPRA per l’inserimento nel Catasto e per garantire, dove possibile, la precompilazione automatica del MUD;
e) le modalità di interoperabilità per quanto attiene alle spedizioni internazionali di rifiuti;
f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
Ai sensi dell’art. 13, dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata:
a) a decorrere dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
b) a decorrere dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
c) a decorrere dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
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